Statuto dell’associazione Pro Loco Vigo di Fassa

Approvato dall’assemblea costituente dei soci il 19 maggio 2016

  1. Denominazione e sede
    1. È costituita con sede in Vigo di Fassa, in Strada Rezia, 12, un’associazione senza scopo di lucro e a carattere volontario denominata ‘Pro Loco Vich – Vigo di Fassa’.

  2. Finalità
    1. La Pro Loco Vich – Vigo di Fassa persegue la finalità di valorizzare il territorio, le sue risorse e i suoi prodotti, così come descritto all’articolo 4

    2. Per il conseguimento delle finalità sopraindicate, e al fine di tutelare gli interessi dell’intera comunità, l’associazione Pro Loco Vich – Vigo di Fassa si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall’ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l’amministrazione comunale di riferimento.

  3. Ambito territoriale e collaborazioni
    1. L’associazione svolge la sua attività nel comune di Vigo di Fassa

    2. L’associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguano scopi compatibili e coerenti con la propria finalità

  4. Oggetto sociale
  1. La Pro Loco persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

    1. Realizzazione promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale – ivi comprese quelle di abbellimento – anche in collaborazione con enti pubblici e organizzazioni private

    2. Gestione di attività e servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale, assumendo le eventuali necessarie convenzioni;

    3. Realizzazione di attività di sensibilizzazione per sviluppare la cultura dell’ospitalità e il rispetto dell’ambiente;

  1. Soci e loro qualifica
    1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche, che condividono e si impegnano ad accettare le finalità di cui all’articolo 2

    2. La richiesta di nuova adesione all’associazione viene presentata in forma scritta al consiglio direttivo. Il consiglio delibera sulla richiesta e ne dà pronta comunicazione all’interessato in forma scritta

    3. Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell’accettazione di cui all’articolo 5.2 e qual ora abbia effettuato o effettui il versamento della relativa

    4. L’eventuale diniego deve essere motivato in forma scritta.

    5. Il consiglio direttivo stabilisce i termini entro i quali gli associati possono rinnovare la quota associativa

  2. Perdita della qualifica di socio
    1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

      1. recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al consiglio direttivo
      2. decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all’articolo 5.5
      3. esclusione: il consiglio direttivo delibera in ordine all’esclusione dell’associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell’azione e dell’immagine dell’associazione.
      4. contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’assemblea dei soci
  3. Diritti e doveri degli associati
    1. Il socio partecipa attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell’associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2.

    2. Il socio si impegna a versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti

  4. Organi sociali
    1. Sono organi sociali della Pro Loco:

      1. L’assemblea dei soci
      2. Il consiglio direttivo
      3. Il Presidente
      4. L’ Organo di revisione
  5. Assemblea dei soci: modalità di convocazione
    1. L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa

    2. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario ed il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei soci. In quest’ultimo caso l’assemblea deve essere convocata entro 15 giorni dalla data della richiesta.

    3. I soci hanno diritto a partecipare alle deliberazioni dell’assemblea secondo il principio democratico di “una testa, un voto”. I soci possono intervenire all’assemblea a mezzo di delega scritta di un altro socio. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 socio.

    4. Competono all’assemblea:

      1. l’approvazione del rendiconto economico e finanziario
      2. l’approvazione del programma delle attività
      3. l’elezione delle cariche sociali
      4. ogni altra decisione sottoposta alla sua approvazione
      5. l’adesione ad altre organizzazioni
    5. La convocazione dell’assemblea può avvenire con una o più tra le seguenti modalità:

      1. affissione all’albo della Pro Loco almeno 10 giorni prima della riunione
      2. avviso scritto a mezzo posta ordinaria/telefax/raccomandata/posta elettronica/sms da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione
    6. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare

    7. L’avviso di convocazione è sottoscritto dal presidente.

  6. Assemblea ordinaria: validità e votazioni
    1. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci.

    2. La seconda convocazione dovrà essere effettuata dopo un’ora dalla prima.

    3. L’assemblea elegge nel proprio seno il presidente della stessa, il segretario verbalizzante e due o più scrutatori

    4. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

    5. Tutte le votazioni sono effettuate per scrutinio segreto salvo diversa deliberazione adottata dalla maggioranza dei presenti.

    6. Delle assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l’assemblea e dal segretario verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

  7. Assemblea straordinaria: validità e votazioni
    1. L’assemblea straordinaria delibera in merito ai seguenti argomenti:

      1. modifica dello statuto
      2. scioglimento dell’associazione
    2. L’assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

    3. L’assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione è validamente costituita in unica convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci, i quali deliberano all’unanimità.

  8. Consiglio direttivo
    1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di ad un massimo di 7 membri.

    2. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni.

    3. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti dal consiglio direttivo tra i propri componenti.

    4. I componenti del consiglio direttivo possono essere riconfermati per un numero massimo di . 2 mandati

    5. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spere documentate.

    6. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

    7. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente.

    8. Nell’attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell’assemblea, compete al consiglio direttivo:

      1. predisporre il bilancio di previsione;
      2. predisporre il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea unitamente alla relazione dell’organo di revisione
      3. l’eventuale gestione del personale retribuito
      4. l’accettazione e l’esclusione dei soci;
      5. formulare all’assemblea la proposta sull’ammontare delle quote sociali
      6. l’acquisto o alienazioni dei beni mobili;
      7. l’assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;
      8. la predisposizione e approvazione dei regolamenti interni
      9. ogni altro atto di ordinaria amministrazione per l’attuazione delle finalità sociali.
    9. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri subentrano i non eletti secondo il numero di voti ottenuti, i quali rimangono fino alla naturale scadenza del mandato del consiglio direttivo. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata al socio più giovane d’età.

    10. Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il consiglio direttivo. Il presidente dovrà pertanto convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla data delle dimissioni per procedere a nuove elezioni.

  9. Segretario
    1. Il consiglio direttivo procede all’individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In tal caso il segretario partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto

    2. Il segretario redige i verbali del consiglio direttivo e dell’assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente con il presidente e provvede alla tenuta dei registri contabili

    3. Il segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo e contabile dell’associazione

    4. Il segretario resta in carica per la durata del consiglio direttivo che l’ha nominato e può essere riconfermato.

    5. La Pro Loco può costituire con il segretario un rapporto di lavoro o di collaborazione adeguatamente regolamentati.

  10. Presidente
    1. Il presidente

      1. ha la legale rappresentanza dell’associazione.
      2. convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo
      3. stipula e sottoscrivere i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;
      4. dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;
      5. adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.
    2. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni.

  11. Organo di revisione
    1. L’organo di revisione è composto da uno o più membri eletti dall’assemblea, anche tra persone estranee all’associazione. Nel caso di organo collegiale elegge il presidente al suo interno.

    2. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio direttivo e i suoi componenti posso essere riconfermati.

    3. L’ organo di revisione è convocato e presieduto dal proprio presidente. La sua attività sarà fatta constare in apposito registro verbale

    4. L’organo di revisione esercita il controllo sulla gestione contabile e vigila sulla osservanza di quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto. L’organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione dell’associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato.

    5. Il consiglio direttivo può invitare l’organo di revisione alle proprie riunioni, in particolare quando si tratti di decisioni riguardanti il bilancio.

  12. Risorse economiche
    1. Le entrate dell’associazione possono derivare da:

      1. quote associative
      2. eventuali lasciti e donazioni
      3. proventi derivanti da eventuali attività commerciali
      4. contributi da enti pubblici e privati
    2. E’ fatto divieto di dividere tra i soci, anche indirettamente, eventuali avanzi di gestione. E’ obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste.

  13. Rendiconto economico finanziario
    1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

    2. L’assemblea dei soci delibera all’inizio dell’anno, e comunque entro il mese di aprile, il piano delle attività e il consuntivo relativo all’anno precedente.

  14. Scioglimento
    1. L’associazione si scioglie:

      1. Quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile
      2. Quando vengano a mancare tutti gli associati
      3. Quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali
    2. A seguito dello scioglimento dell’associazione deliberato dall’assemblea, le disponibilità finanziarie ed i beni vengono devoluti a fini di utilità sociale.

  15. Norme applicabili
    1. Per quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.